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Carceri: Sieropositività e Carcere- I Diritti- Carcere
Postato il Lunedì, 28 giugno ore 22,06 di silvia
CarcereRedazione-multimedia ha scritto "
Per quanto detenuta la persona mantiene inalterato il suo diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla salute.
Ciò significa che gli deve essere riconosciuta la possibilità di farsi seguire da personale sanitario, di effettuare gli esami che la propria condizione di sieropositività richiede, di accedere alle stesse terapie a cui accederebbe se fosse "fuori", ecc.
Tutto ciò deve essere garantito dal servizio sanitario penitenziario in collaborazione e avvalendosi anche di strutture del Servizio Sanitario Nazionale.


Anche se, nel passato, si è insistito per l’esecuzione del test a tutte le persone detenute, fino ad oggi (fortunatamente) in carcere valgono le stesse norme che riguardano l’esecuzione del test all’esterno: il "consenso informato", la tutela della riservatezza, ecc.
Per quanto riguarda l’espiazione di pene detentive da parte di persone sieropositive, nel corso degli anni sono stati prodotti diversi interventi normativi fino alla Legge 222 del 14.07.1993 modificata da una successiva sentenza della Corte Costituzionale.
In particolare con la Legge 222 veniva proposta l’incompatibilità tra il regime penitenziario e la persona sieropositiva con meno di 100 linfociti Cd4 (accertati con due esami a distanza di 15 gg.) e la facoltà del Giudice di Sorveglianza di valutare eventuali misure alternative alla detenzione nel caso di persone sieropositive con linfociti Cd4 compresi tra 100 e 200.
Una successiva sentenza della Corte Costituzionale (emessa nel periodo della "banda della siringa" di Torino) rivedeva questa norma estendendo la decisione del Giudice di Sorveglianza anche nel caso di persone sieropositive con meno di 100 linfociti CD4.
Tale decisione doveva tener conto, oltre che delle condizioni fisiche del soggetto, della sua pericolosità sociale, del rischio di nuovi comportamenti delinquenziali, ecc.
Attualmente, con la pubblicazione della Legge 16 Luglio 1999 n. 221 "Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave", tutta la materia è stata rivista.
In pratica, per le persone con AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria:

È esclusa la possibilità di custodia cautelare in carcere; qualora il giudice ne ravvisi la necessità (esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) e la custodia cautelare presso strutture sanitarie penitenziarie non sia possibile, può disporre gli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza (comprese le strutture ospedaliere o universitarie di Malattie Infettive).
Se durante l’applicazione di queste misure il soggetto risulta imputato per nuovi reati, il giudice può disporre la custodia cautelare in istituto penitenziario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
È prevista la possibilità di usufruire di misure alternative al carcere con l’applicazione di quanto previsto dagli art. 47 e 47/ter L. 26 Luglio 1975 n. 354 (affido in prova ai Servizi Sociali) su istanza dell’interessato ed anche oltre i limiti di pena previsti negli articoli citati per le persone condannate con sentenza definitiva che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere o universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza a persone con AIDS.
Questa legge rimanda ad atto deliberativo del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, per stabilire i criteri e le procedure diagnostiche e medico-legali per l’accertamento delle condizioni di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria.
Con il successivo Decreto del Ministero della Sanità del 12/10/99 (in G.U. n. 299 del 22/12/99), per quanto riguarda la definizione di caso di AIDS si fa riferimento a quanto disposto dalla Circolare Ministero della Sanità 29 aprile 1994 n. 9 (G.U. n. 110 del 13/05/94) che definisce il "caso di AIDS" ai fini della sorveglianza epidemiologica (sostanzialmente recepisce i cambiamenti nella definizione di caso introdotti con la revisione delle patologie definenti l’AIDS - C.D.C. 93) mentre la "grave deficienza immunitaria" viene individuata con la presenza di almeno uno dei seguenti parametri:
a) numero di linfociti CD4+ pari o inferiore a 100/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di 15 giorni l’uno dall’altro;
b) indice di Karnofsky (è un parametro di valutazione del grado di autosufficienza) pari al valore di 50.
Sia la condizione di "caso di AIDS" che di "grave deficienza immunitaria" devono essere effettuate, o comunque convalidate, da unità operative di malattie infettive, ospedaliere o universitarie, o da altre strutture pubbliche tra quelle individuate dalla regione per l’assistenza agli ammalati di AIDS.
Recentemente in alcuni carceri (es. Opera di Milano) sono state allestite strutture sanitarie che dovrebbero permettere una maggiore tutela della salute del detenuto sieropositivo;
purtroppo da un lato queste strutture sono poche e, dall’altro, c’è il rischio che ciò porti all’isolamento e all’emarginazione delle persone sieropositive in carcere (visto tra l’altro che episodi di emarginazione dei sieropositivi in carcere si sono già verificati nel passato) in condizioni che, tra l’altro, non garantiscono automaticamente le cure.
Un esempio: buona parte dei farmaci utilizzati in infezione da HIV sono farmaci ospedalieri (in fascia H), e pertanto sono prescrivibili solo dagli infettivologi delle Divisioni di Malattie Infettive (ospedaliere ed universitarie), e quindi un medico (anche un infettivologo) che lavora presso strutture esterne non li può prescrivere.


Nota: Fonte:A cura di Paolo Zampiceni, Assistente Sociale Spedali Civili di Brescia"

 
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